Art. 3 · Azioni ammissibili

Art. 3

Azioni ammissibili

In vigore dal 14 apr 2020
Il regolamento (UE) 2016/369 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Azioni ammissibili 1.   Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento fornisce una risposta di emergenza fondata sulle esigenze, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, ogniqualvolta una catastrofe di cui all’, paragrafo 1, ne determini la necessità. Fatto salvo il periodo di attivazione di cui all’, paragrafo 1, il sostegno di emergenza può essere concesso anche al fine di far fronte alle necessità in seguito a una catastrofe o impedirne la ricomparsa. 2.   Il sostegno di emergenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell’Unione a norma degli del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere interventi di assistenza, di soccorso e, se necessario, di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite nel corso di catastrofi o immediatamente dopo. Può essere utilizzato anche per finanziare ogni altra spesa direttamente connessa all’attuazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento. In particolare, il sostegno di emergenza può essere utilizzato per finanziare le azioni di cui all’allegato. 3.   Fatto salvo il paragrafo 4, il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. 4.   Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. La Commissione può selezionare come organizzazioni partner, in particolare, le organizzazioni non governative, i servizi specializzati degli Stati membri, le autorità nazionali e gli altri organismi pubblici, le organizzazioni internazionali e le loro agenzie e, ove opportuno e necessario per l’attuazione di un’azione, le altre organizzazioni ed entità in possesso delle competenze necessarie o attive nei settori pertinenti ai fini dei soccorsi in caso di catastrofi, quali fornitori di servizi privati, produttori di apparecchiature, nonché scienziati e istituti di ricerca. In tale contesto, la Commissione mantiene una stretta cooperazione con lo Stato membro interessato. Tipologie di intervento finanziario e modalità di attuazione 1.   La Commissione attua il sostegno finanziario dell’Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). In particolare, il finanziamento dell’Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all’articolo 62, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e c), di tale regolamento. 2.   Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell’Unione e dai contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne, a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   Il finanziamento dell’Unione per le azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento, da attuare mediante gestione diretta, può essere concesso direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, conformemente all’articolo 195 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine, la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96. 4.   Quando la Commissione attua interventi di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96. 5.   Il sostegno di emergenza a norma del presente regolamento può essere concesso in una delle forme seguenti: a) appalti congiunti con gli Stati membri di cui all’articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in base ai quali gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità acquistate congiuntamente; b) procedura d’appalto indetta dalla Commissione per conto degli Stati membri sulla base di un accordo tra la Commissione e gli Stati membri; c) procedura d’appalto indetta dalla Commissione che acquista all’ingrosso e procede allo stoccaggio, alla rivendita o alla donazione di forniture e servizi, compresi i noleggi, agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. 6.   In caso di procedura d’appalto di cui al paragrafo 5, lettera b), i relativi contratti sono conclusi da una delle parti seguenti: a) la Commissione, quando i servizi o i beni forniti devono essere resi o consegnati agli Stati membri o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione; b) gli Stati membri, quando devono procedere direttamente all’acquisto, all’affitto o al noleggio delle capacità che sono state aggiudicate per loro conto dalla Commissione. 7.   In caso di procedure di appalto di cui al paragrafo 5, lettere b) e c), la Commissione segue le norme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 applicabili alle sue procedure di appalto. (*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 2) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Il finanziamento dell’Unione può coprire i costi diretti necessari per l’attuazione delle azioni ammissibili di cui all’, compresi l’acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione dei beni e servizi oggetto di tali azioni, nonché i costi di investimento delle azioni o dei progetti direttamente connessi al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza attivato a norma del presente regolamento. 2.   Possono essere coperti a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.»; 3) è aggiunto il seguente allegato: «ALLEGATO Azioni ammissibili Le azioni seguenti possono essere finanziate in caso di pandemie che hanno effetti su vasta scala: a) rafforzamento temporaneo del personale sanitario, scambio di professionisti del settore sanitario, accoglienza di pazienti dall’estero o altri tipi di mutuo soccorso; b) realizzazione di strutture sanitarie temporanee e ampliamento temporaneo di strutture sanitarie esistenti per attenuare la pressione sulle strutture esistenti e aumentare la capacità globale dell’assistenza sanitaria; c) attività per sostenere l’amministrazione nella realizzazione su vasta scala di analisi mediche e nella preparazione delle strategie e dei protocolli scientifici di analisi necessari; d) realizzazione di strutture di quarantena temporanee e altre misure appropriate ai confini dell’Unione; e) sviluppo, produzione o acquisto e distribuzione di prodotti sanitari; f) aumenti e conversioni delle capacità di produzione dei prodotti sanitari di cui alla lettera e) per far fronte alle carenze; g) mantenimento della scorta dei prodotti sanitari di cui alla lettera e) e loro smaltimento; h) azioni per sostenere la procedura necessaria per l’autorizzazione dell’uso dei prodotti sanitari di cui alla lettera e), se richiesta; i) azioni per sviluppare metodi appropriati per tracciare lo sviluppo della pandemia e i risultati delle misure applicate per contrastarla; j) organizzazione di sperimentazioni cliniche di potenziali terapie o metodi diagnostici conformemente alle norme relative alle sperimentazioni concordate a livello di Unione; k) convalida scientifica dei prodotti sanitari, inclusi i potenziali nuovi metodi di analisi. L’elenco sopra indicato non è esaustivo. .
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