Art. 3
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
In vigore dal 3 apr 2020
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
(1)
all’articolo 37, il punto 8 è sostituito dal seguente:
(non riguarda la versione italiana)
(2)
all’articolo 128 bis, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare sono:
i)
preventivamente timbrati con il timbro dell’ufficio doganale di cui alla lettera a) e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure
ii)
timbrati dall’emittente autorizzato con un timbro speciale conforme al modello di cui alla parte II, capo II, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1, 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni:
—
stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese,
—
ufficio doganale competente,
—
data,
—
emittente autorizzato,
—
numero di autorizzazione.
f)
Al più tardi al momento della spedizione delle merci l’emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture:
—
Одобрен издател
—
Emisor autorizado
—
Schválený vydavatel
—
Autoriseret udsteder
—
Zugelassener Aussteller
—
Volitatud väljastaja
—
Εγκεκριμένος εκδότης
—
Authorised issuer
—
Emetteur agréé
—
Ovlaštenog izdavatelja
—
Emittente autorizzato
—
Atzītais izdevējs
—
Įgaliotasis išdavėjas
—
Engedélyes kibocsátó
—
Emittent awtorizzat
—
Toegelaten afgever
—
Upoważnionego wystawcę
—
Emissor autorizado
—
Emitent autorizat
—
Schválený vystaviteľ
—
Pooblaščeni izdajatelj
—
Valtuutettu antaja
—
Godkänd utfärdare.»;
(3)
all’articolo 150, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
immissione in libera pratica di merci esenti dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall’accisa a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
b)
reimportazione con immissione in libera pratica di merci esenti dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall’accisa a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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