Art. 3 · Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Art. 3

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446

In vigore dal 3 apr 2020
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato: (1) all’articolo 37, il punto 8 è sostituito dal seguente: (non riguarda la versione italiana) (2) all’articolo 128 bis, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) il recto dei documenti commerciali o la casella «C. Ufficio di partenza» sul recto dei formulari utilizzati per compilare il documento «T2L» o «T2LF» e, se del caso, il formulario complementare sono: i) preventivamente timbrati con il timbro dell’ufficio doganale di cui alla lettera a) e firmati da un funzionario di tale ufficio; oppure ii) timbrati dall’emittente autorizzato con un timbro speciale conforme al modello di cui alla parte II, capo II, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il timbro può essere prestampato sui formulari quando la stampa è affidata ad una tipografia autorizzata a tal fine. Le caselle 1, 2, 4, 5 e 6 che recano il timbro speciale devono essere compilate con le seguenti informazioni: — stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il paese, — ufficio doganale competente, — data, — emittente autorizzato, — numero di autorizzazione. f) Al più tardi al momento della spedizione delle merci l’emittente autorizzato compila e firma il formulario. Indica inoltre nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» del documento «T2L» o «T2LF», o in un punto chiaramente visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio doganale competente, la data di compilazione del documento e una delle seguenti diciture: — Одобрен издател — Emisor autorizado — Schválený vydavatel — Autoriseret udsteder — Zugelassener Aussteller — Volitatud väljastaja — Εγκεκριμένος εκδότης — Authorised issuer — Emetteur agréé — Ovlaštenog izdavatelja — Emittente autorizzato — Atzītais izdevējs — Įgaliotasis išdavėjas — Engedélyes kibocsátó — Emittent awtorizzat — Toegelaten afgever — Upoważnionego wystawcę — Emissor autorizado — Emitent autorizat — Schválený vystaviteľ — Pooblaščeni izdajatelj — Valtuutettu antaja — Godkänd utfärdare.»; (3) all’articolo 150, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) immissione in libera pratica di merci esenti dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall’accisa a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE; b) reimportazione con immissione in libera pratica di merci esenti dall’IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, in regime di sospensione dall’accisa a norma dell’articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:877:oj#art-3