Art. 1
In vigore dal 2 apr 2020
Il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è così modificato:
(1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello Yemen, tra cui:
a)
atti che ostacolano o compromettono il buon esito della transizione politica, come specificato nell’iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell’accordo sul relativo meccanismo di attuazione;
b)
atti che impediscono con la violenza di applicare le conclusioni della relazione finale della conferenza globale sul dialogo nazionale o attacchi alle infrastrutture chiave;
c)
la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nello Yemen, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;
d)
atti che violano l’embargo sulle armi imposto dall’ della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l’accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;
(2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 bis
In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:
a)
la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all’articolo 1 bis;
b)
lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche,
alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell’UNSCR 2140 (2014) e dell’UNSCR 2216 (2015).»;
(3)
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i fondi congelati a norma dell’ e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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