Art. 5 · Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia

Art. 5

Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia

In vigore dal 30 mar 2020
Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia 1.   L’Agenzia applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) quando tratta dati personali a norma del presente regolamento. L’Agenzia tratta dati personali solo ove tale trattamento sia necessario per svolgere il proprio compito di gestione del sistema FADO. Per quanto riguarda i documenti autentici, il sistema FADO contiene solo i dati personali contenuti nei facsimili di tali documenti o dati pseudonimizzati. Per quanto riguarda i documenti falsi, il sistema FADO contiene dati personali solamente nella misura necessaria a descrivere o illustrare le caratteristiche della frode o il metodo di falsificazione di detti documenti. 2.   L’Agenzia provvede affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative quali la pseudonimizzazione, al fine di garantire che i dati personali siano trattati solo nella misura strettamente necessario per il funzionamento del sistema FADO in linea con il principio della minimizzazione dei dati, in modo tale da non consentire l’identificazione di alcuna persona fisica tramite il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi.
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