Art. 3 · Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Art. 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

In vigore dal 30 mar 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato: 1) l'articolo 35 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Fondi di mutualizzazione per crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi e emergenze ambientali»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il FEAMP può contribuire ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie ai pescatori in caso di perdite economiche causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o costi di salvataggio di pescatori o di pescherecci in caso di incidenti in mare durante le loro attività di pesca.»; c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi e l'ammissibilità dei pescatori in caso di crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, emergenze ambientali o incidenti in mare di cui al paragrafo 1, nonché per la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte del pescatore. 6.   Le crisi sanitarie pubbliche, gli eventi climatici avversi, le emergenze ambientali o gli incidenti in mare di cui al paragrafo 1 sono quelli formalmente riconosciuti come avvenuti dall'autorità competente dello Stato membro interessato.»; d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso solo per coprire le perdite causate da crisi sanitarie pubbliche, eventi climatici avversi, un'emergenza ambientale o incidenti in mare che superino il 30 % del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili precedenti.»; 2) all'articolo 57, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «e) crisi sanitarie pubbliche.».
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