Art. 8 · Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto

Art. 8

Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto

In vigore dal 26 mar 2020
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto 1.   Per i cervidi sono previsti dispositivi di protezione dagli sguardi e dalle intemperie, di preferenza ripari naturali, come l’inclusione all’interno del recinto o della recinzione all’esterno di gruppi di alberi e arbusti, di parti di foreste o margini di boschi; se ciò non è possibile in misura sufficiente per tutto l’anno, sono previsti ripari artificiali coperti. 2.   I recinti o le recinzioni all’esterno per i cervidi sono dotati di dispositivi o coperti di vegetazione che consentano agli animali di rimuovere il velluto dai loro palchi. 3.   Nella fase avanzata della gravidanza e nelle due settimane successive al parto, le femmine dei cervidi hanno accesso a spazi coperti da vegetazione che consentono di celare i cuccioli. 4.   Le staccionate intorno ai recinti e alle recinzioni sono costruite in modo tale che i cervidi non possano scappare.
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