Art. 8
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto
In vigore dal 26 mar 2020
Requisiti inerenti alla vegetazione e caratteristiche dei dispositivi di protezione e degli spazi all’aperto
1. Per i cervidi sono previsti dispositivi di protezione dagli sguardi e dalle intemperie, di preferenza ripari naturali, come l’inclusione all’interno del recinto o della recinzione all’esterno di gruppi di alberi e arbusti, di parti di foreste o margini di boschi; se ciò non è possibile in misura sufficiente per tutto l’anno, sono previsti ripari artificiali coperti.
2. I recinti o le recinzioni all’esterno per i cervidi sono dotati di dispositivi o coperti di vegetazione che consentano agli animali di rimuovere il velluto dai loro palchi.
3. Nella fase avanzata della gravidanza e nelle due settimane successive al parto, le femmine dei cervidi hanno accesso a spazi coperti da vegetazione che consentono di celare i cuccioli.
4. Le staccionate intorno ai recinti e alle recinzioni sono costruite in modo tale che i cervidi non possano scappare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:464:oj#art-8