Art. 5
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
In vigore dal 26 mar 2020
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno
Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i cervidi lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 90 giorni dalla nascita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:464:oj#art-5