Art. 24 · Tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi

Art. 24

Tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi

In vigore dal 26 mar 2020
Tecniche autorizzate nella trasformazione dei mangimi 1.   Solo le tecniche conformi ai principi stabiliti nel capo II del regolamento (UE) 2018/848 (in particolare i principi specifici pertinenti applicabili alla trasformazione di mangimi biologici di cui all’), alle norme pertinenti del capo III di detto regolamento e alle norme di produzione dettagliate di cui all’allegato II, parte V, del medesimo e che non ripristinano le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici, non ovviano a negligenze nella trasformazione e non possono altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti sono autorizzate nella trasformazione di mangimi nella produzione biologica. 2.   Uno Stato membro, qualora ritenga opportuno che la conformità di una tecnica specifica ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1 sia valutata o che determinate condizioni specifiche per l’uso di tale tecnica siano inserite nel presente regolamento, può chiedere alla Commissione di effettuare tale valutazione. A tale scopo esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni di tale conformità o di tali condizioni specifiche e provvede affinché esso sia reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell’Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma. 3.   La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 2. Se l’analisi effettuata dalla Commissione conclude che la tecnica descritta nel fascicolo è conforme ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica il presente regolamento al fine di autorizzare esplicitamente la tecnica oggetto del fascicolo o di inserire condizioni specifiche per il suo uso nel presente regolamento. 4.   La Commissione riesamina l’autorizzazione delle tecniche per la trasformazione dei mangimi biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro.
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