Art. 23
Tecniche autorizzate nella trasformazione degli alimenti
In vigore dal 26 mar 2020
Tecniche autorizzate nella trasformazione degli alimenti
1. Solo le tecniche conformi ai principi stabiliti nel capo II del regolamento (UE) 2018/848, in particolare i principi specifici pertinenti applicabili alla trasformazione di alimenti biologici di cui all’, alle norme pertinenti del capo III di tale regolamento e alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte IV, del medesimo sono autorizzate nella trasformazione di alimenti nella produzione biologica.
2. Fatto salvo l’allegato II, parte VI, punto 3, del regolamento (UE) 2018/848, le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono autorizzate ai fini della preparazione di materie prime biologiche:
a)
per i prodotti di cui all’, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detto regolamento e degli atti adottati sulla base del suo , paragrafo 1, per i prodotti in questione; oppure
b)
per i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, a condizione che l’impiego di tali tecniche sia necessario per adempiere alle prescrizioni di detta direttiva.
3. Uno Stato membro, qualora ritenga opportuno che la conformità di una tecnica specifica ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1 sia valutata o che determinate condizioni specifiche per l’uso di tale tecnica siano inserite nel presente regolamento, può chiedere alla Commissione di effettuare tale valutazione. A tale scopo esso notifica alla Commissione e agli altri Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni di tale conformità o di tali condizioni specifiche e provvede affinché esso sia reso disponibile pubblicamente, fatto salvo il rispetto della legislazione dell’Unione e di quella nazionale in materia di protezione dei dati.
La Commissione pubblica regolarmente le eventuali richieste di cui al primo comma.
4. La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 3. Se l’analisi effettuata dalla Commissione conclude che la tecnica descritta nel fascicolo è conforme ai principi e alle norme di cui al paragrafo 1, la Commissione modifica il presente regolamento al fine di autorizzare esplicitamente la tecnica oggetto del fascicolo o di inserire condizioni specifiche per il suo uso nel presente regolamento.
5. La Commissione riesamina l’autorizzazione delle tecniche per la trasformazione degli alimenti biologici, comprese la descrizione e le condizioni per l’uso, ogniqualvolta nuovi dati si rendano disponibili o siano forniti da uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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