Art. 22 · Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie

Art. 22

Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie

In vigore dal 26 mar 2020
Norme dettagliate applicabili agli animali di acquacoltura per specie o gruppo di specie Gli operatori che producono animali di acquacoltura si conformano alle norme dettagliate per specie o per gruppo di specie di cui all’allegato II relativamente alla densità di allevamento e alle caratteristiche specifiche dei sistemi di produzione e dei sistemi di contenimento.
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