Art. 1
In vigore dal 25 mar 2020
1. Le fatture corrispondenti all’impegno figuranti nell’elenco di cui all’allegato sono dichiarate nulle.
2. Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, eccetto nel caso in cui siano scaduti i termini di prescrizione applicabili in linea con le norme previste all’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (29) e all’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013 (30).
Storico versioni
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