Art. 2 · Aspetti procedurali

Art. 2

Aspetti procedurali

In vigore dal 14 mar 2020
Aspetti procedurali 1.   Se il dispositivo di protezione si trova in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. 2.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione entro un termine che è determinato dalla legislazione o prassi nazionale e che non supera i cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi. 3.   Nel decidere se concedere un'autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, se del caso, se l'esportazione serve, tra l'altro: — ad adempiere agli obblighi di fornitura nell'ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute (2) a carattere transfrontaliero; — a sostenere interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione europea o da altre istituzioni dell'Unione; — a rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e trattate da quest'ultimo; — a sostenere le attività statutarie di società di soccorso all'estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra e nella misura in cui esse non pregiudichino la capacità di operare come società di soccorso nazionale; — a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); — ad approvvigionare operazioni all'estero degli Stati membri dell'UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace; — ad approvvigionare delegazioni dell'UE e degli Stati membri all'estero. 4.   Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.
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