Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 mar 2020
Il regolamento (CE) n. 594/2009 è così modificato: 1) All’ è aggiunto il comma seguente: «Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate in conformità al presente regolamento, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2013, per le merci descritte nella colonna (1), punto 1, della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento nella sua versione adottata l’8 luglio 2009 possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dal 6 aprile 2020, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.» 2) La riga relativa al punto 1 della tabella figurante nell’allegato è soppressa.
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