Art. 8 · Convalida delle licenze di pilota per compiti specifici di durata limitata

Art. 8

Convalida delle licenze di pilota per compiti specifici di durata limitata

In vigore dal 4 mar 2020
Convalida delle licenze di pilota per compiti specifici di durata limitata 1.   In deroga alle disposizioni degli articoli che precedono, nel caso di voli del costruttore, un’autorità competente di uno Stato membro può riconoscere una licenza rilasciata da un paese terzo conformemente all’annesso 1 della convenzione di Chicago per un massimo di 12 mesi per compiti specifici di durata limitata, come voli di istruzione per la prima messa in servizio, voli dimostrativi, di trasporto o di prova, a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti: a) sia in possesso di una licenza e di un certificato medico appropriati e delle abilitazioni o qualifiche associate rilasciate in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago; b) sia direttamente o indirettamente dipendente di un costruttore di aeromobili o di un’autorità aeronautica. In questo caso l’autorità competente limita i privilegi del titolare alle attività di istruzione di volo e alle prove per il rilascio iniziale delle abilitazioni per tipo, alla supervisione delle attività iniziali del volo di linea da parte dei piloti dell’operatore, ai voli di consegna o di trasporto, ai voli di linea iniziali, alle dimostrazioni di volo o ai voli di prova, come opportuno rispetto ai compiti previsti dal presente paragrafo. 2.   In deroga alle disposizioni degli articoli da 4 a 7, nel caso di voli di competizione o di voli dimostrativi di durata limitata, un’autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza rilasciata da un paese terzo che consente al titolare di esercitare i privilegi di una PPL, quali specificati nell’allegato I (parte FCL), del regolamento (UE) n. 1178/2011, di una licenza di pilota di pallone (BPL), quali specificati nell’allegato III (parte BFCL), del regolamento (UE) 2018/395, di una licenza di pilota di aliante (SPL), quali specificati nell’allegato III (parte SFCL), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: a) prima dell’evento, l’organizzatore dei voli di competizione o dimostrativi fornisca all’autorità competente prove adeguate su come intenda garantire che il pilota avrà acquisito familiarità con le pertinenti informazioni in materia di sicurezza e gestirà qualsiasi rischio connesso con i voli; b) il richiedente sia in possesso di una licenza e di un certificato medico appropriati e delle abilitazioni o qualifiche associate rilasciate in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago. 3.   In deroga alle disposizioni degli articoli da 4 a 7, un’autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza equivalente a una di quelle di cui al paragrafo 2 e rilasciata da un paese terzo in conformità ai requisiti dell’annesso 1 della convenzione di Chicago per un massimo di 28 giorni per anno civile per compiti specifici di carattere non commerciale, a condizione che il richiedente soddisfi tutti i seguenti requisiti: a) sia in possesso di una licenza e di un certificato medico appropriati e delle abilitazioni o qualifiche associate rilasciate in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago; b) abbia completato almeno un volo di acclimatazione con un istruttore qualificato prima di eseguire i compiti specifici di durata limitata.
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