Art. 4
Disposizioni generali per la convalida delle licenze
In vigore dal 4 mar 2020
Disposizioni generali per la convalida delle licenze
1. Un’autorità competente di uno Stato membro può convalidare una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo in conformità ai requisiti dell’annesso 1 della convenzione di Chicago.
2. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro è la seguente:
a)
per i piloti che risiedono nel territorio dell’Unione, un’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il luogo nel quale il pilota è residente o stabilito.
b)
per i piloti che non risiedono nel territorio dell’Unione, un’autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale dell’operatore per il quale effettuano o intendono effettuare attività di volo o in cui è immatricolato il aeromobile con cui effettuano o intendono effettuare attività di volo.
3. La convalida di una licenza di pilota riporta un periodo di validità, di durata non superiore a un anno, e i privilegi ad essa collegati possono essere esercitati solo entro il periodo di validità della licenza.
L’autorità competente che ha convalidato la licenza può prorogarne la validità una sola volta e solo per un massimo di un anno, se durante il periodo di validità il pilota ha presentato richiesta di licenza in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o se sta frequentando un corso di addestramento ai fini del rilascio di tale licenza. In quest’ultimo caso la proroga copre il periodo di tempo necessario al rilascio della licenza conformemente all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
4. I titolari di una licenza convalidata da uno Stato membro esercitano i propri privilegi in conformità ai requisiti di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
Storico versioni
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