Art. 10
Condizioni per il riconoscimento delle abilitazioni per classe e per tipo
In vigore dal 4 mar 2020
Condizioni per il riconoscimento delle abilitazioni per classe e per tipo
Un’abilitazione per classe o per tipo valida, contenuta in una licenza rilasciata da un paese terzo, può essere inserita in una licenza rilasciata in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, a condizione che il richiedente:
a)
soddisfi i requisiti in materia di esperienza e i prerequisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione per classe o per tipo in conformità alla parte FCL;
b)
superi il pertinente test di abilitazione per il rilascio dell’abilitazione per tipo o per classe in conformità alla parte FCL;
c)
stia effettuando attività di volo;
d)
abbia non meno di:
i)
per quanto riguarda le abilitazioni per classe di velivolo, 100 ore di esperienza di volo come pilota in quella classe;
ii)
per quanto riguarda le abilitazioni per tipo di velivolo, 500 ore di esperienza di volo come pilota in quel tipo;
iii)
per quanto riguarda gli elicotteri monomotore con una massa massima al decollo certificata fino a 3 175 kg, 100 ore di esperienza di volo come pilota in quel tipo;
iv)
per quanto riguarda tutti gli altri elicotteri, 350 ore di esperienza di volo come pilota in quel tipo.
Storico versioni
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