Art. 1
Oggetto
In vigore dal 4 mar 2020
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per:
a)
le diverse abilitazioni per le licenze di pilota, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca delle licenze di pilota, i privilegi e le responsabilità dei titolari delle licenze di pilota, nonché le condizioni per la conversione delle licenze nazionali di pilota e di ingegnere di volo esistenti in licenze di pilota;
b)
la certificazione delle persone che sono responsabili della fornitura di addestramento al volo o di addestramento con simulatori di volo e della valutazione delle capacità dei piloti;
c)
i diversi certificati medici per i piloti, le condizioni concernenti il rilascio, il mantenimento, la modifica, le limitazioni, la sospensione o la revoca dei certificati medici, i privilegi e le responsabilità dei titolari di certificati medici nonché le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali in certificati medici reciprocamente riconosciuti;
d)
la certificazione degli esaminatori aeromedici, nonché le condizioni alle quali i medici generalisti possono intervenire a titolo di esaminatori aeromedici;
e)
l’esame periodico aeromedico dei membri dell’equipaggio di cabina, nonché le qualifiche delle persone che sono responsabili di tale esame;
f)
le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari degli attestati di equipaggio di cabina;
g)
le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca dei certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica degli equipaggi dell’aviazione civile;
h)
i requisiti per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che operano e utilizzano tali dispositivi;
i)
i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui alle lettere da a) ad h).
2. Gli articoli 11 ter e 11 quater del presente regolamento, nonché l’allegato IV (parte medica), l’allegato VI (parte ARA), l’allegato VII (parte ORA) e l’allegato VIII (parte DTO) del presente regolamento si applicano alle licenze di pilota per palloni e alianti.»;
2)
all’, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:
«19)
“istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi per fornire addestramento su un aeromobile conformemente all’allegato I (parte FCL), sottoparte J, del presente regolamento, all’allegato III (parte BFCL), sottoparte FI, del regolamento (UE) 2018/395 (*1) o all’allegato III (parte SFCL), sottoparte FI, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 (*2);
(*1) Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 14.3.2018, pag. 10)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20.12.2018, pag. 64).»;"
3)
all’articolo 4, paragrafo 8, «8 aprile 2021» è sostituito da «8 settembre 2021»;
4)
è inserito il seguente articolo 4 quater:
«Articolo 4 quarter
Misure transitorie per i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta
1. Fino all’8 settembre 2022 compreso, i titolari di un’abilitazione al volo strumentale in rotta («EIR») di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.825:
a)
sono autorizzati a continuare a esercitare i privilegi della loro EIR;
b)
ricevono il rinnovo o il ripristino della loro EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera g), del regolamento delegato (UE) della Commissione (*3);
c)
sono autorizzati a ricevere i crediti completi ai fini dei requisiti di addestramento di cui all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835, lettera c), punto 2), sottopunti i) e ii), quando richiedono il rilascio di un’abilitazione al volo strumentale di base (BIR) conformemente all’allegato I (parte FCL), norma FCL.835; e
d)
ricevono i crediti completi come stabilito per i titolari di EIR nell’allegato I (parte FCL).
2. A decorrere dall’8 settembre 2021, i corsi di addestramento per una EIR di cui al paragrafo 1, che hanno avuto inizio prima di tale data, possono proseguire e sono considerati come corsi di addestramento per una BIR. Sulla base di una valutazione del richiedente, l’organizzazione di addestramento autorizzata responsabile del corso di addestramento BIR determina quanto addestramento EIR deve essere accreditato ai fini del rilascio della BIR.
3. I richiedenti di una BIR che sono titolari di una EIR o che hanno superato l’esame delle conoscenze teoriche per una EIR conformemente alla norma FCL.825, lettera d), prima dell’8 settembre 2021 ricevono i crediti completi ai fini dei requisiti per l’istruzione e l’esame delle conoscenze teoriche per la BIR.
(*3) Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;"
5)
l’articolo 11 quater è sostituito dal seguente:
«Articolo 11 quarter
Misure transitorie
Gli Stati membri:
a)
entro e non oltre l’8 aprile 2021, trasferiscono all’AESA tutti i registri relativi alla sorveglianza delle organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilota conformemente al regolamento (UE) 2018/395 e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 e per le quali l’AESA è l’autorità competente conformemente all’articolo 78 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);
b)
in coordinamento con l’AESA, concludono i processi di certificazione avviati prima dell’8 aprile 2020 e rilasciano i certificati, dopo di che l’AESA si assume tutte le responsabilità in qualità di autorità competente per tali organizzazioni certificate.
(*4) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"
6)
all’articolo 12, il paragrafo 2 bis è soppresso;
7)
all’articolo 12, paragrafo 4, la data «20 giugno 2020» è sostituita dalla data «20 giugno 2021»;
8)
l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
9)
l’allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
10)
l’allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;
11)
l’allegato VII (parte ORA) è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;
12)
l’allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento.
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