Art. 1 · Licenze di pilota e certificazione medica

Art. 1

Licenze di pilota e certificazione medica

In vigore dal 4 mar 2020
Il regolamento (UE) 2018/395 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di palloni e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per palloni a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati in materia di palloni, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" 3) l’ è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (*2): (*2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).»;" b) è inserito il seguente punto 7 bis: «7 bis) “operazione commerciale”, qualsiasi operazione di un pallone, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nell’ambito di un contratto fra un operatore e un cliente e nella quale quest’ultimo non detiene alcun controllo sull’operatore;»; c) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10) “volo introduttivo”, operazione di volo effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione o da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto;»; d) il punto 12 è sostituito dal seguente: «12) “contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)”, un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego del pallone avviene sotto la responsabilità del locatario;»; e) sono aggiunti i seguenti punti da 13 a 15: «13) “licenza nazionale”, una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011; 14) “licenza conforme alla parte-BFCL”, una licenza dell’equipaggio di condotta che soddisfa i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento; 15) “relazione di conversione”, una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte-BFCL.»; 4) all’articolo 3, il paragrafo 2 è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «2.   Gli operatori di palloni effettuano operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all’autorità competente di possedere la capacità e i mezzi necessari per adempiere le responsabilità associate all’impiego del pallone.»; b) il secondo comma è soppresso; c) il terzo comma è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con palloni:»; ii) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) voli introduttivi con un massimo di quattro persone, compreso il pilota, e voli per lanci con paracadute eseguiti da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro, oppure da un’organizzazione creata con l’intento di promuovere gli sport aerei o l’aviazione da diporto, a condizione che l’organizzazione impieghi il pallone in quanto proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell’organizzazione e che tali voli rappresentino solo un’attività marginale dell’organizzazione; d) voli di addestramento effettuati da un’organizzazione di addestramento di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro.»; 5) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies: «Articolo 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica 1.   Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*3) i piloti degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento rispettano i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2.   In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma BFCL.215 dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento. 3.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi piloti che seguono un corso di addestramento per il conseguimento di una licenza di pilota di pallone (“BPL”) ad esercitare senza supervisione privilegi limitati prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una BPL conformemente all’allegato III (parte-BFCL), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro, tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire; b) i privilegi devono essere limitati: i) alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; ii) ai palloni immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; c) per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una BPL deve ricevere crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata (“ATO”) o da un’organizzazione di addestramento dichiarata (“DTO”); d) ogni 3 anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza; e) lo Stato membro deve monitorare l’utilizzo delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e deve adottare misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi problema di sicurezza. Articolo 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota 1.   Le licenze conformi alla parte-FCL per i palloni e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte-ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze. 2.   Al momento della riemissione di licenze e di privilegi, abilitazioni e certificati associati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a: a) trasferire al nuovo formato di licenza tutti i privilegi già annotati sulle licenze conformi alla parte-FCL; b) convertire i privilegi relativi a voli frenati o a operazioni commerciali, associati a una licenza conforme alla parte-FCL, in un’abilitazione ad effettuare voli frenati od operazioni commerciali in conformità alle disposizioni di cui all’allegato III (parte-BFCL), norme BFCL.200 e BFCL.215, del presente regolamento; c) annotare sul libretto di volo la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte-FCL o a rilasciare un documento equivalente. Dopo tale data i piloti interessati esercitano i privilegi di istruttore solo se rispettano i requisiti di cui all’allegato III (parte-BFCL), norma BFCL.360, del presente regolamento. 3.   Ai titolari di licenze nazionali per palloni rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento è consentito continuare a esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte-BFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati, in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. 4.   I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che siano stati rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, restano validi fino alla data del loro successivo rinnovo oppure, se precedente, fino all’8 aprile 2021. Il rinnovo di tali certificati medici deve soddisfare i requisiti stabiliti nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Articolo 3 quarter Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento 1.   In relazione al rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti del presente regolamento, a condizione che la BPL sia rilasciata entro e non oltre l’8 aprile 2021. In tal caso si applica quanto segue: a) l’addestramento per BPL iniziato su palloni che rappresentano la classe dei dirigibili ad aria calda, comprese i relativi test, può essere portato a termine su tali palloni; b) le ore di addestramento completate su una classe di palloni ad aria calda diversa dal gruppo A sono accreditate integralmente ai fini del requisito di cui alla norma BFCL.130, lettera b), dell’allegato III. 2.   L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, viene accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte-BFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. 3.   La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte-BFCL è concesso il credito e precisa, se del caso, quali requisiti i richiedenti devono soddisfare per ottenere una licenza conforme alla parte-FCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali è stato iniziato l’addestramento. Articolo 3 quinquies Organizzazioni di addestramento 1.   Le organizzazioni di addestramento per le licenze di pilota di cui all’, paragrafo 1, rispettano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2.   Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte-ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII, parte-DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento adattano i loro programmi di addestramento, se necessario, entro e non oltre l’8 aprile 2021. (*3)  Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" 6) l’allegato I (parte-DEF) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 7) l’allegato II (parte-BOP) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 8) è aggiunto l’allegato III (parte-BFCL), quale stabilito nell’allegato III del presente regolamento.
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