Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 mar 2020
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 767/2009 possono essere commercializzati unicamente se: — sono rispettate le disposizioni generali relative ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali stabilite nell’allegato, parte A, del presente regolamento; e — il loro uso previsto è inserito nell’allegato, parte B, del presente regolamento e sono rispettate le disposizioni relative alla voce corrispondente.
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