Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 feb 2020
1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento. 2.   L’obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:230:oj#art-2