Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 19 feb 2020
Misure transitorie
1. La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima dell’11 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 marzo 2020, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima dell’11 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell’11 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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