Art. 1
In vigore dal 13 feb 2020
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto.
2. La registrazione scade dopo tre settimane a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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