Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 feb 2020
La revoca temporanea di cui all’, paragrafi 1 e 2, non si applica alle importazioni di prodotti già avviati verso l’Unione in data 12 agosto 2020, a condizione che la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata. In tal caso sarà richiesto un documento giustificativo valido sotto forma di polizza di carico.
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