Art. 5 · Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

Art. 5

Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA

In vigore dal 12 feb 2020
Trasmissione di informazioni contenute nella dichiarazione IVA Le informazioni contenute nella dichiarazione IVA di cui all’, paragrafo 1, sono inviate dallo Stato membro d'identificazione mediante la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III: a) a ciascuno Stato membro di consumo indicato nella dichiarazione IVA; b) inoltre, nel caso del regime UE, a ciascuno degli Stati membri seguenti indicati nella dichiarazione IVA: i) ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati; ii) ciascuno Stato membro di stabilimento a partire dal quale sono stati prestati i servizi. Ai fini del primo comma, lo Stato membro d'identificazione trasmette a ciascuno Stato membro interessato le informazioni generali contenute nella parte 1 del messaggio elettronico comune di cui all’allegato III, unitamente alle informazioni contenute nelle parti 2, 3 e 4 di detto messaggio relative a tale Stato membro.
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