Art. 4 · Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario

Art. 4

Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario

In vigore dal 12 feb 2020
Presentazione della dichiarazione IVA da parte del soggetto passivo o dell'intermediario 1.   Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto, presenta la dichiarazione IVA contenente le informazioni di cui all' articolo 365, 369 octies o 369 unvicies della direttiva 2006/112/CE allo Stato membro d'identificazione, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato III del presente regolamento. La colonna B di tale messaggio elettronico comune è utilizzata per il regime non UE, la colonna C per il regime UE e la colonna D per il regime d'importazione. 2.   Se un soggetto passivo non effettua alcuna cessione né presta alcun servizio nell’ambito dei regimi speciali in qualsiasi Stato membro durante un periodo d’imposta e non deve apportare modifiche alle precedenti dichiarazioni IVA, esso presenta una dichiarazione IVA a saldo zero. A tal fine si compilano solo le seguenti caselle del messaggio elettronico comune di cui all'allegato III: (a) caselle 1, 2, 11 e 24 per il regime non UE; (b) caselle 1, 2, 21 e 24 per il regime UE; (c) caselle 1, 1a, 2, 11 e 24 per il regime d'importazione. 3.   Il soggetto passivo o, se pertinente nel caso del regime d'importazione, l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto unicamente a inserire le cessioni e le prestazioni relative a uno Stato membro di consumo se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nell'ambito dei regimi speciali sono state effettuate in tale Stato membro entro il periodo d'imposta. Inoltre, nel caso di un regime UE, il soggetto passivo è tenuto unicamente a inserire le cessioni di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE relative a uno Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati se i beni interessati dal regime UE sono stati spediti o trasportati a partire da detto Stato membro entro il periodo d'imposta. Analogamente, il soggetto passivo è tenuto a inserire le prestazioni effettuate a partire da uno Stato membro di stabilimento soltanto se le prestazioni di servizi nell’ambito del regime UE sono state effettuate a partire dallo Stato membro interessato entro il periodo d’imposta.
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