Art. 2
In vigore dal 12 feb 2020
Per quanto riguarda la sostanza attiva procloraz in e su tutti i prodotti, esclusi agrumi, kiwi, banane, manghi, ananas e fegato di bovino, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 4 settembre 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:192:oj#art-2