Art. 1
In vigore dal 6 feb 2020
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1)
l’articolo 2 bis è così modificato:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale per la sicurezza del popolo somalo; e
ii)
il comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) ha ricevuto una notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, da parte del governo federale della Somalia o, in alternativa, dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, a norma del paragrafo 11 della risoluzione 2498 (2019);»;
b)
è inserita la lettera seguente:
«e bis)
la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni del settore della sicurezza della Somalia diverse da quelle del governo federale della Somalia; e
ii)
il comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) è stato informato dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l’assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, e il governo federale della Somalia è stato informato parallelamente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo a norma dei paragrafi 12 e 15 dell’UNSCR 2498 (2019); e
iii)
il comitato non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica;»;
2)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’ non si applica:
a)
alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione; o
b)
alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,
nel caso in cui tali attività siano state preventivamente comunicate, e solo a titolo informativo, al comitato istituito dal paragrafo 11 dell’UNSCR 751 (1992) dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale regionale o subregionale che le fornisce.»;
3)
all’articolo 3 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati richiesti, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui alla normativa doganale (*1).
(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 3 quater
1. Sono vietati la vendita, l’esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell’allegato III, a partire dai territori degli Stati membri o da parte di cittadini degli Stati membri al di fuori dei territori degli Stati membri, oppure con l’utilizzo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, a meno che l’autorità competente dello Stato membro in questione, indicata sui siti web elencati nell’allegato I, abbia concesso un’autorizzazione preventiva.
2. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 ove vi siano prove sufficienti per dimostrare che l’articolo o gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o che esiste un rischio significativo di un siffatto utilizzo.»;
5)
l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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