Art. 5

Art. 5

In vigore dal 3 feb 2020
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 24 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 24 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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