Art. 1 · Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali

Art. 1

Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali

In vigore dal 31 gen 2020
Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali 1.   Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale espongono manifesti con le informazioni indicate nell’allegato presso tutti i punti di entrata nell’Unione o su tutti i mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione, a beneficio dei passeggeri provenienti da paesi terzi. Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale possono esporre i manifesti di cui al primo comma anche presso i punti di partenza dall’Unione. 2.   Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti, almeno tramite Internet, le informazioni indicate nell’allegato. 3.   Le informazioni indicate nell’allegato sono collocate in punti ben visibili, sia in luoghi fisici sia su Internet.
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