Art. 99 · Manipolazione delle uova da cova durante il trasporto nell’Unione

Art. 99

Manipolazione delle uova da cova durante il trasporto nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Manipolazione delle uova da cova durante il trasporto nell’Unione L’ingresso nell’Unione di partite di uova da cova è consentito solo se il materiale germinale di tali partite soddisfa le seguenti prescrizioni: a) le uova da cova destinate all’ingresso nell’Unione non devono essere venute a contatto con pollame, volatili in cattività o uova da cova non destinati all’ingresso nell’Unione o di stato sanitario inferiore tra il momento del carico nello stabilimento di origine per la spedizione nell’Unione e il momento del loro arrivo nell’Unione; b) le uova da cova non devono essere state trasportate, scaricate o spostate su un altro mezzo di trasporto quando sono trasportate su strada, via mare o per via aerea attraverso un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di uova da cova.
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