Art. 95 · Materiale germinale destinato a stabilimenti confinati nell’Unione

Art. 95

Materiale germinale destinato a stabilimenti confinati nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Materiale germinale destinato a stabilimenti confinati nell’Unione L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini spedite da stabilimenti confinati in paesi terzi o territori elencati conformemente all’ è consentito solo se tali partite sono spedite in uno stabilimento confinato nell’Unione e sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha effettuato una valutazione dei rischi associati all’ingresso nell’Unione di tale materiale germinale; b) gli animali donatori di tale materiale germinale sono originari di uno stabilimento confinato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona che figura in un elenco di stabilimenti confinati, stabilito conformemente all’, a partire dai quali può essere autorizzato l’ingresso di ungulati nell’Unione; c) il materiale germinale è destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’ del regolamento (UE) 2016/429; d) il materiale germinale è trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera c).
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