Art. 93 · Stabilimento di origine degli equini donatori

Art. 93

Stabilimento di origine degli equini donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine degli equini donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da stabilimenti che soddisfano le prescrizioni di cui all’.
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