Art. 92 · Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli ovini e i caprini donatori

Art. 92

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli ovini e i caprini donatori

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per gli ovini e i caprini donatori L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori che soddisfano le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale stabilite nell’allegato II, parte 3, e parte 5, capitoli I, II e III, del regolamento delegato (UE) 2020/686.
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