Art. 82
Stabilimenti di materiale germinale
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimenti di materiale germinale
1. L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state spedite a partire da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale elencati dalle autorità competenti di paesi terzi, territori o loro zone elencati.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale è consentito solo se tali partite provengono da stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui al paragrafo 1 che soddisfano le seguenti prescrizioni stabilite all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/686:
a)
le prescrizioni di cui alla parte 1 di tale allegato, per i centri di raccolta dello sperma;
b)
le prescrizioni di cui alla parte 2 di tale allegato, per i gruppi di raccolta di embrioni;
c)
le prescrizioni di cui alla parte 3 di tale allegato, per i gruppi di produzione di embrioni;
d)
le prescrizioni di cui alla parte 4 di tale allegato, per gli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;
e)
le prescrizioni di cui alla parte 5 di tale allegato, per i centri di stoccaggio di materiale germinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-82