Art. 74 · Identificazione di cani, gatti e furetti

Art. 74

Identificazione di cani, gatti e furetti

In vigore dal 30 gen 2020
Identificazione di cani, gatti e furetti 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati individualmente tramite un transponder iniettabile, impiantato da un veterinario, conforme alle prescrizioni tecniche per i mezzi di identificazione degli animali stabilite negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’ del regolamento (UE) 2016/429. 2.   Nel caso in cui il transponder iniettabile impiantato di cui al paragrafo 1 non sia conforme alle specifiche tecniche di cui a detto paragrafo, l’operatore responsabile dell’ingresso della partita nell’Unione fornisce il dispositivo di lettura che consente di verificare in qualsiasi momento l’identificazione individuale dell’animale.
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