Art. 72 · Obblighi specifici delle autorità competenti degli Stati membri

Art. 72

Obblighi specifici delle autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi specifici delle autorità competenti degli Stati membri L’autorità competente dello Stato membro del luogo di destinazione delle partite di api mellifere o di bombi: a) procede alla supervisione del trasferimento dalla gabbietta di trasporto alle nuove gabbiette di cui all’, paragrafo 1; b) garantisce l’invio dei materiali di cui all’, paragrafo 2, da parte dell’operatore; c) garantisce che il laboratorio ufficiale di cui all’, paragrafo 2, disponga dei mezzi necessari per distruggere le gabbiette, le operaie accompagnatrici e il materiale dopo gli esami di laboratorio previsti in tale disposizione.
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