Art. 70 · Partite di bombi

Art. 70

Partite di bombi

In vigore dal 30 gen 2020
Partite di bombi L’ingresso nell’Unione di partite di bombi è consentito solo se tali partite sono state spedite nell’Unione in contenitori chiusi, ciascuno dei quali contiene una colonia di un massimo di 200 bombi adulti, con o senza una regina.
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