Art. 53 · Prescrizioni relative all’identificazione dei volatili in cattività

Art. 53

Prescrizioni relative all’identificazione dei volatili in cattività

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni relative all’identificazione dei volatili in cattività L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato alla zampa, recante una marcatura unica, o un transponder iniettabile, contenente almeno le seguenti informazioni: a) il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere; b) un numero di serie unico.
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