Art. 51
Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove per le partite di pollame dopo l’ingresso nell’Unione
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi delle autorità competenti per quanto riguarda il campionamento e le prove per le partite di pollame dopo l’ingresso nell’Unione
L’autorità competente dello Stato membro di destinazione garantisce che:
a)
durante i periodi di cui all’, paragrafo 1, il pollame riproduttore, il pollame da reddito, ad eccezione del pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, e i pulcini di un giorno che sono entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona siano sottoposti a un’ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale presso lo stabilimento di destinazione entro la data di scadenza dei periodi pertinenti previsti in tale articolo e, se necessario, siano sottoposti a campionamento per realizzare prove destinate a verificarne lo stato sanitario;
b)
in caso di pollame diverso dai ratiti e qualora l’operatore ne faccia richiesta come previsto all’, paragrafo 2, il campionamento e le prove cui è sottoposto il pollame diverso dai ratiti siano effettuati conformemente all’allegato XVIII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-51