Art. 45 · Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame destinato alla macellazione

Art. 45

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame destinato alla macellazione

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame destinato alla macellazione L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni: a) non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; b) se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che: — i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o — i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4.
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