Art. 45
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame destinato alla macellazione
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i gruppi di origine delle partite di pollame destinato alla macellazione
L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione è consentito solo se gli animali di tali partite sono originari di gruppi che soddisfano le seguenti prescrizioni:
a)
non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;
b)
se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle:
i)
l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che:
—
i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;
o
—
i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 2, per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1;
ii)
per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4.
Storico versioni
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