Art. 40
Stabilimento di origine del pollame
In vigore dal 30 gen 2020
Stabilimento di origine del pollame
1. L’ingresso nell’Unione di partite di pollame riproduttore e di pollame da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e:
a)
il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
b)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;
c)
nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di pollame destinato alla macellazione è consentito solo se gli animali di tali partite provengono da stabilimenti:
a)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;
b)
nei quali non sono stati segnalati casi di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.
3. L’ingresso nell’Unione di partite di pulcini di un giorno è consentito solo se gli animali di tali partite:
a)
sono nati in stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, e
i)
il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;
ii)
attorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di spedizione nell’Unione;
b)
provengono da gruppi detenuti in stabilimenti che sono stati riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2035, e
i)
il cui riconoscimento non era stato sospeso né revocato al momento dell’invio all’incubatoio delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno;
ii)
nei quali non sono stati segnalati casi confermati di infezione da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità nel periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di raccolta delle uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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