Art. 36 · Pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona prima dell’ingresso nell’Unione

Art. 36

Pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona prima dell’ingresso nell’Unione

In vigore dal 30 gen 2020
Pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona prima dell’ingresso nell’Unione 1.   L’ingresso nell’Unione delle seguenti partite è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie conformemente al paragrafo 2: a) pollame importato nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona; b) pulcini di un giorno originari di gruppi (parent) che sono stati importati nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona a partire da un altro paese terzo, territorio o loro zona. 2.   L’ingresso nell’Unione delle partite di animali di cui al paragrafo 1 è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine del pollame ha fornito garanzie che: a) il pollame e i gruppi (parent) di cui a tale paragrafo sono stati importati a partire da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali partite; b) l’importazione del pollame e dei gruppi (parent) di cui al paragrafo 1 in tale paese terzo, territorio o loro zona è avvenuta conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose di quelle applicabili alle partite di tali animali che entrano direttamente nell’Unione.
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