Art. 35 · Movimenti e manipolazione degli ungulati destinati a stabilimenti confinati dopo l’ingresso

Art. 35

Movimenti e manipolazione degli ungulati destinati a stabilimenti confinati dopo l’ingresso

In vigore dal 30 gen 2020
Movimenti e manipolazione degli ungulati destinati a stabilimenti confinati dopo l’ingresso Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati originari di uno stabilimento confinato in un paese terzo o territorio di cui all’ devono rimanere nello stabilimento confinato di destinazione per un periodo almeno pari ai sei mesi precedenti la data in cui sono spostati in un altro stabilimento confinato nell’Unione, tranne qualora siano esportati a partire dall’Unione o spostati a fini di macellazione.
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