Art. 30
Condizioni applicabili agli stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori ai fini dell’articolo 29
In vigore dal 30 gen 2020
Condizioni applicabili agli stabilimenti confinati di origine degli ungulati nei paesi terzi o territori ai fini dell’
Gli Stati membri inseriscono uno stabilimento confinato situato in un paese terzo o territorio nell’elenco di stabilimenti confinati di cui all’ solo se lo stabilimento confinato è riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio e soddisfa le seguenti condizioni:
a)
deve essere chiaramente delimitato e l’accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;
b)
deve possedere mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e l’isolamento degli animali, nonché strutture di quarantena adeguate e disporre di procedure operative standardizzate riconosciute per i nuovi animali in entrata;
c)
i locali di stabulazione degli animali devono essere di livello adeguato e costruiti in modo da:
i)
impedire il contatto con gli animali presenti al di fuori dello stabilimento confinato e permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
ii)
permettere di pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature;
d)
per quanto riguarda le misure di controllo e sorveglianza delle malattie:
i)
deve attuare un programma adeguato di sorveglianza delle malattie, comprendente misure di controllo delle zoonosi, e aggiornarlo in base al numero e alle specie di animali presenti nello stabilimento confinato e alla situazione epidemiologica all’interno dello stabilimento confinato e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;
ii)
deve sottoporre a esami clinici, prove di laboratorio o esami post mortem gli ungulati che si sospetta siano infetti o contaminati da agenti patogeni delle malattie elencate o delle malattie emergenti;
iii)
deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli ungulati sensibili contro le malattie trasmissibili;
e)
deve conservare, per un periodo minimo di tre anni, una documentazione aggiornata che indichi:
i)
il numero e l’identità (ossia l’età stimata, il sesso, la specie e l’identificazione individuale, ove appropriato) degli ungulati di ciascuna specie presenti nello stabilimento confinato;
ii)
il numero e l’identità (ossia l’età stimata, il sesso, la specie e il codice di identificazione individuale, ove appropriato) degli ungulati in entrata o in uscita dallo stabilimento confinato, nonché informazioni sullo stabilimento di origine o di destinazione di tali animali, sui mezzi di trasporto e sullo stato sanitario degli animali;
iii)
informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del programma di controllo e sorveglianza delle malattie di cui alla lettera d), punto i);
iv)
i risultati degli esami clinici, delle prove di laboratorio e degli esami post mortem di cui alla lettera d), punto ii);
v)
informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento di cui alla lettera d), punto iii);
vi)
le eventuali istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine per quanto riguarda le osservazioni fatte durante eventuali periodi di isolamento o quarantena;
f)
deve garantire lo smaltimento dei corpi degli ungulati morti a seguito di una malattia o sottoposti a eutanasia;
g)
deve assicurarsi, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:
i)
della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle condizioni per il riconoscimento di cui al presente articolo;
ii)
del riesame del programma di sorveglianza delle malattie di cui alla lettera d), punto i), almeno una volta all’anno;
h)
in deroga all’, lettera c), deve avere:
i)
un accordo con un laboratorio riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio per l’esecuzione degli esami post mortem;
o
ii)
uno o più locali idonei in cui possano essere eseguiti gli esami post mortem sotto l’autorità del veterinario dello stabilimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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