Art. 3 · Obblighi delle autorità competenti degli Stati membri

Art. 3

Obblighi delle autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi delle autorità competenti degli Stati membri L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di cui alle parti da II a VI, che sono presentate ai fini dei controlli ufficiali di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 purché: a) le partite provengano: i) in caso di animali terrestri, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale; ii) in caso di animali acquatici, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali e prodotti di origine animale e, in caso di animali di acquacoltura, da un paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati a tal fine; b) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine abbia certificato che le partite soddisfano: i) le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al presente articolo, all’ e agli articoli da 6 a 10; ii) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e all’uso previsto di cui alle parti da II a VI; c) le partite siano accompagnate dai seguenti documenti, con i quali l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito le necessarie garanzie sulla conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla lettera b): i) un certificato sanitario ad hoc per la specie e categoria specifica di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per l’uso previsto, rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine; ii) una dichiarazione e altri documenti, se prescritti dal presente regolamento. In caso di partite di animali e uova da cova, il certificato sanitario di cui alla lettera c), punto i), deve essere stato rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, tale periodo può tuttavia essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
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