Art. 182 · Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo non elencato

Art. 182

Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo non elencato

In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo non elencato 1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o di un territorio, non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale che sono rinviati, ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni: a) la spedizione è sigillata con un sigillo originale intatto; b) i prodotti di origine animale sono accompagnati: i) il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine; ii) da uno dei seguenti documenti: — una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato; o — da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato; iii) da una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno. 2.   Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
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