Art. 182
Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo non elencato
In vigore dal 30 gen 2020
Prescrizioni speciali per l’ingresso di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo non elencato
1. La reintroduzione nell’Unione di partite di prodotti di origine animale non imballati o sfusi che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o di un territorio, non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale che sono rinviati, ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:
a)
la spedizione è sigillata con un sigillo originale intatto;
b)
i prodotti di origine animale sono accompagnati:
i)
il certificato sanitario originale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine — o gli equivalenti elettronici presentati nell’IMSOC — o una copia autenticata del certificato sanitario ufficiale fornita dall’autorità competente dello Stato membro di origine;
ii)
da uno dei seguenti documenti:
—
una dichiarazione ufficiale dell’autorità competente o di un’altra autorità pubblica del paese terzo o territorio, che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato; o
—
da una dichiarazione dell’operatore responsabile della partita che indichi il motivo per cui l’ingresso è stato negato;
iii)
da una dichiarazione dell’autorità competente di uno Stato membro in cui quest’ultima accetta la partita e indica il luogo di destinazione per il suo ritorno.
2. Il trasporto e l’arrivo della partita nel luogo di destinazione sono controllati conformemente agli del regolamento delegato (UE) 2019/1666.
Storico versioni
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