Art. 167 · Spedizione nell’Unione di animali acquatici

Art. 167

Spedizione nell’Unione di animali acquatici

In vigore dal 30 gen 2020
Spedizione nell’Unione di animali acquatici L’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici è consentito solo se gli animali acquatici di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro stabilimento di origine; b) non sono stati scaricati, spostati su un altro mezzo di trasporto né scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada, né l’acqua in cui sono trasportati è stata cambiata, in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici; c) non sono stati trasportati in condizioni che ne abbiano compromesso lo stato sanitario, in particolare: i) ove pertinente, devono essere stati caricati e trasportati in acqua che non ne abbia modificato lo stato sanitario; ii) i mezzi di trasporto e i contenitori devono essere stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; iii) il contenitore o la barca vivaio devono essere stati puliti e disinfettati, conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico per la spedizione nell’Unione, in modo da garantire che lo stato sanitario degli animali acquatici non sia compromesso durante il trasporto; d) tra il momento del carico nello stabilimento di origine e il momento del loro arrivo nell’Unione non devono essere stati trasportati nella stessa acqua, nello stesso contenitore o nella stessa barca vivaio di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all’ingresso nell’Unione; e) qualora sia necessario un ricambio di acqua in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, tale operazione non deve aver compromesso lo stato sanitario degli animali trasportati e deve essere avvenuta esclusivamente: i) in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell’acqua approvati dall’autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua; ii) in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell’Unione.
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