Art. 162
Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne e prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti
In vigore dal 30 gen 2020
Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne e prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti
1. L’ingresso nell’Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione del prodotto specifico di origine animale contenuto in tali prodotti composti:
a)
prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;
b)
prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti che non sono stati trasformati per diventare a lunga conservazione.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti composti è consentito solo se i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti di cui al paragrafo 1:
a)
soddisfano:
i)
le pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale di cui alla parte 1 del presente regolamento;
ii)
le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale di cui ai titoli da 3 a 5 della presente parte;
b)
sono stati ottenuti:
i)
nello stesso paese terzo o territorio o loro zona elencati di cui è originario il prodotto composto;
ii)
nell’Unione; o
iii)
in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza essere soggetti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente agli , se il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti in questione senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi.
Storico versioni
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