Art. 153
Paese di origine del latte crudo, del colostro e dei prodotti ottenuti dal colostro
In vigore dal 30 gen 2020
Paese di origine del latte crudo, del colostro e dei prodotti ottenuti dal colostro
L’ingresso nell’Unione di partite di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro è consentito solo se il latte crudo, il colostro e i prodotti ottenuti dal colostro di tali partite sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona indenni da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie.
Storico versioni
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