Art. 143 · Pollame da cui sono ottenute le carni fresche

Art. 143

Pollame da cui sono ottenute le carni fresche

In vigore dal 30 gen 2020
Pollame da cui sono ottenute le carni fresche 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità o contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, o che soddisfa le seguenti prescrizioni: a) se è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII; b) se è stato vaccinato contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle: i) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano: — i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1; o — i criteri generali per i vaccini riconosciuti contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1, e il pollame da cui sono state ottenute le carni fresche è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale previste all’allegato XV, punto 3, per le carni fresche di pollame originarie di un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui all’allegato XV, punto 1; ii) per ogni partita devono essere fornite le informazioni di cui all’allegato XV, punto 4. 2.   L’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame destinate a uno Stato membro o a un territorio aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione è consentito solo se le carni fresche di tali partite sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo nei 30 giorni precedenti la data della macellazione.
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